Condizioni generali di fornitura

Condizioni generali di fornitura

 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DELLA SELECTRA SPA
  1. AMBITO DI APPLICAZIONE
    1. Se non concordato diversamente, le presenti condizioni generali di vendita (di seguito “CGV”) disciplinano tutti i contratti, forniture e altre prestazioni nel rapporto contrattuale con il cliente (di seguito “Compratrice”) della società Selectra SpA (di seguito „Venditrice“). Condizioni generali di qualsiasi specie della Compratrice non vengono accettate dalla Venditrice.
    2. Nel caso di un rapporto contrattuale continuativo tra commercianti (B2B), le presenti CGV formano parte integrante dei rapporti contrattuali tra Venditrice e Compratrice anche se la Venditrice in rispetto ad un caso specifico non ha espressamente ricordato la loro applicabilità al caso specifico. In altre parole, le CGV disciplinano anche i rapporti contrattuali futuri.
 
  1. OFFERTA E FORMAZIONE CONTRATTUALE
    1. Le offerte contenute nei materiali di vendita della Venditrice o su internet non sono vincolanti, se non è espressamente concordato il contrario. Tali offerte rappresentano meramente delle informazioni di riferimento, finalizzate alla successiva contrattazione tra le Parti.
    2. Ordini sono da considerarsi accettati, se la Venditrice li conferma per iscritto ovvero se vengono eseguiti immediatamente dopo la ricezione dell‘ordine. In quest’ultimo caso la bolla di consegna e la fattura rappresentano l’accettazione dell’ordine.
    3. Nel caso che dipendenti della Venditrice facciano concessioni o promesse, che esulano dall’accordo scritto delle Parti, questi, per essere vincolanti tra le Parti, richiedono sempre la conferma scritta da parte della Venditrice.
    4. Il desiderio della compratrice di ridurre o stornare un valido contratto di vendita o di prestazione di servizi tra le Parti, può essere assecondato solo se anche il fornitore della Venditrice accetti il ritiro della merce. Resta sempre fermo la facoltà della Venditrice di detrarre in tali casi dalla nota di accredito una congrua percentuale sull’importo fatturato netto a titolo di rimborso delle spese sostenute per la lavorazione del ritiro, esamina e imballaggio. Merce che presenta difetti riconducibili alla Compratrice o difetti dell’imballaggio non potrà essere ritirata.  Anche nel caso che la Compratrice eccepisce l’errore sull’oggetto del contratto concluso, la Venditrice ha la facoltà di essere compensata per il relativo danno.
 
  1. TUTELA DELLA PRIVACY
    1. La Venditrice salva ed elabora dati relativi a persone ricevute dalla Compratrice per l’esecuzione dei rapporti contrattuali in rispetto dell‘art. 13 della legge sulla privacy nr. 196/2003.
 
  1. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
    1. Prestazioni fornite alla Compratrice da parte di terzi (come per esempio prestazioni di consulenza e di progettazione in materia elettrotecnica) sono possono formare parte integrante del rapporto contrattuale tra le Parti. Informazioni al riguardo sono sempre da considerarsi non vincolanti. Unico punto di riferimento per l´interpretazione del rapporto contrattuale tra le Parti sono l’offerta, l’ordine e la conferma d’ordine.
 
  1. FORNITURE, PASSAGGIO DEL RISCHIO, MORA E NORMATIVA IN MATERIA DI ESPORTAZIONE
    1. Se non concordato diversamente, le forniture sono da intendersi „ex works“, INCOTERMS 2010 (franco fabbrica).
    2. Il rischio per il perimento della merce passa dalla Venditrice alla Compratrice all’atto della consegna. Con i termini “atto di consegna” si indica la consegna al vettore o trasportatore, quando la merce lascia lo stabilimento della Venditrice, e ciò anche nel caso che è la Venditrice stessa ad effettuare il trasporto. La regola vale anche nel caso di operazioni di consegna dirette dal fornitore della Venditrice alla Compratrice.
    3. Solo dietro esplicita richiesta della Compratrice la merce sarà assicurata dalla Venditrice, a spese della Compratrice.
    4. Nel caso che la consegna della merce si sposti a seguito di una relativa richiesta della Compratrice oltre il termine di consegna pattuito tra le Parti, il rischio e i relativi costi passano dalla Venditrice alla Compratrice dal giorno della consegna originaria. Il rischio per il perimento della merce passa alla Compratrice nel momento in cui essa sia in mora con i pagamenti ovvero in mora rispetto al ritiro della merce.
    5. Se si verifica un evento riconducibile a forza maggiore o caso fortuito (incl., ma non limitato, a scioperi, anomalie di funzionamento aziendale, intralci del traffico, ecc.) i termini di consegna si possono prolungare. Lo stessa vale anche se tali eventi non imputabili alla Venditrice riguardano i fornitori o sub-fornitori della Venditrice.
    6. Fermo restando quando sopra al punto 5.5, la Venditrice risponde per i ritardi nella consegna solamente per fatti imputabili ad essa e ai suoi ausiliari. Non risponde per fatti imputabili ai suoi fornitori o sub-fornitori, i quali non sono ausiliari della Venditrice.
    7. Fermo restando quanto sopra ai punti 5.5 e 5.6, i termini di consegna e i termini di ultimazione di lavori non sono vincolanti, se non nel caso che tali termini siano stati espressamente pattuiti come tali, con l’indicazione espressa della parola „vincolante“. Nel caso di un ritardo nella consegna, la Compratrice è obbligata su richiesta della Venditrice ad indicare entro un congruo termine se intende ricevere la merce con il ritardo o altrimenti se intende risolvere il contratto.
    8. Forniture alla Compratrice sono sempre soggette alla normativa nazionale ed internazionale del diritto commerciale internazionale, embarghi o altre disposizioni legislative vincolanti.
 
  1. IMBALLAGGIO
    1. Se non concordato diversamente, l’imballaggio è incluso per forniture ordinarie nel circuito locale. 
    2. La Compratrice si impegna a smaltire il materiale di imballaggio a proprie spese ed in maniera sostenibile per l’ambiente. Il ritiro di imballaggio a perdere non è previsto.
    3. Imballaggi riutilizzabili (come per esempio i pallet) in generale, e bobine di cavi riutilizzabili in particolare vengono ritirate da parte della Venditrice solo ed esclusivamente se sono pulite, se si trovano in uno stato ineccepibile, e se si trovano nella sede della Compratrice pronte per il ritiro.
    4. La riduzione del valore (svalutazione) di imballaggio riutilizzabile e delle bobine di cavi riutilizzabili indicata nella nota di accredito sarà effettuata in linea con la tabella inserita all´allegato nr. 1 delle presenti CGV. Imballaggio riutilizzabile e bobine cavi riutilizzabili di altri fornitori (anche nel caso di operazioni di consegna diretta) non vengono ritirate. La Compratrice informa la Venditrice della messa a disposizione per il ritiro di imballaggio riutilizzabile e delle bobine cavi riutilizzabili. Essi verranno ritirati dalla Venditrice o da un vettore da essa incaricato. Il ritiro è gratuito nel circuito locale, mentre fuori dal circuito locale le relative spese vengono assegnate in concerto tra le Parti.
    5. Bobine di cavi non riutilizzabili, indipendentemente dal diametro, non vengono ritirate. Essi devono essere smaltite in modo sostenibile da parte della Compratrice.
 
  1. PREZZI E PAGAMENTI
    1. Se non concordato diversamente, i prezzi indicati nell’offerta sono „ex works“ INCOTERMS 2010 (franco fabbrica) e escluso IVA.
    2. Se non concordato diversamente, il prezzo di vendita o il prezzo per la fornitura di servizi diventa esigibile senza sconti all’atto del ricevimento da parte della Compratrice della merce (o ad ultimazione del servizio) nonché della fattura.
    3. La Venditrice accetta solo nel caso di accordo preventivo cambiali scontabili come strumento per il pagamento del prezzo della merce. Accrediti su cambiali o assegni concordati preventivamente sono risolutivi del pagamento se possono effettivamente essere liquidati, se la detrazione di eventuali commissioni non va a decurtare il prezzo di vendita, il tutto con riferimento al giorno in cui la Venditrice può effettivamente disporre della somma.
    4. In caso di mora della Compratrice si applicano le disposizioni di legge. Nel caso che la Compratrice si trovasse in mora con rispetto a qualsiasi voglia pagamento esigibile in passato tra le Parti, sconti di cassa non sono più dovuti, anche se preventivamente accordati.
    5. Crediti della Venditrice diventano immediatamente esigibili, se la Compratrice è morosa o non adempie alle condizioni di pagamento pattuite, o se diventano note delle circostanze da cui è desumibile il pericolo per la Venditrice di non poter incassare le somme dovute dalla Compratrice. In tal caso, la Venditrice può subordinare eventuali altre forniture già concordate al preventivo pagamento di crediti a rischio, o può richiedere che la Compratrice presti adeguate garanzie al riguardo.
    6. Nei casi specificati nel punto 7.5 la Venditrice può revocare il mandato di riscossione di cui al punto 8.6.
    7. La Compratrice non può rifiutare o trattenere alcun pagamento, se al momento della stipula del contratto di vendita la Compratrice ha conosciuto o doveva conoscere il vizio della merce, usando l’ordinaria diligenza. Nel caso di merce difettosa la Compratrice può rifiutare o trattenere eventuali pagamenti dovuti solo entro congrui limiti. Nel caso in cui sorgesse tra le Parti una controversia sulla congruità di quanto trattenuto, la Venditrice può chiedere al Presidente della Camera di Commercio nel luogo della Compratrice di nominare un perito che deciderà secondo equità. Tale perito deciderà secondo equità pure sull’assegnazione delle spese del suo intervento.
    8. La compensazione è ammissibile solo con crediti della Compratrice che sono riconosciuti dalla Venditrice o accertati con passaggio in giudicato.
    9. La Venditrice può sempre risolvere il contratto di vendita, se la Compratrice è insolvente, se essa ha chiesto l’apertura giudiziale di insolvenza, se un procedimento di insolvenza è stato aperto nei suoi confronti, ed in generale in tutti casi disciplinati nella legge fallimentare italiana (art. 5, 160, 187, 194, ecc.).
 
  1. RISERVATO DOMINIO
    1. La Venditrice si riserva la proprietà sulla merce oggetto della vendita fino al pagamento integrale del prezzo di vendita. In rispetto a merce che la Compratrice riceve in base ad un rapporto contrattuale continuativo, la Venditrice si riserva la proprietà fino a che tutti i crediti relativi al rapporto continuativo che essa verte nei confronti della Compratrice siano soddisfatti, inclusi crediti futuri di contratti di vendita stipulati contemporaneamente o successivamente. Ciò vale anche se tutti o singoli crediti sono incorporati in un’unica fattura corrente, con relativo saldo e accettazione delle Parti. Nel caso che in relazione al pagamento del prezzo di vendita sia stato accettato uno strumento di pagamento di natura cambiaria, la riserva di proprietà viene meno solo dal giorno in cui tale strumento sia stato integralmente incassato dalla Venditrice. Nel caso di messa in mora della Compratrice, la Venditrice è autorizzata a prendere possesso della merce, e la Compratrice è obbligata a mettere la Venditrice in tale possesso.
    2. Nel caso che la merce soggetta alla riserva di proprietà sia trasformata in una nuova cosa mobile, tale trasformazione è da considerarsi fatta a favore della Venditrice, senza che la Venditrice sia obbligata in alcun modo al riguardo; la proprietà si estende, quindi, alla nuova cosa. Nel caso di trasformazione della merce con componenti che non sono di proprietà delle Venditrice, quest’ultima diventa comproprietaria nella nuova cosa per la quota del valore della merce oggetto della riserva di proprietà, fatto riferimento al momento di trasformazione e al valore aggiunto di tale trasformazione.
    3. Nel caso che merce soggetta alla riserva di proprietà sia venduta assieme o separatamente a merce che non si trova in proprietà della Venditrice, la Compratrice cede alla Venditrice fin da subito, cioè dal giorno della stipula del contratto, i rispettivi diritti di credito per un valore equivalente al valore della merce soggetta alla riserva di proprietà; la Venditrice accetta tale cessione. Il valore della merce soggetta alla riserva di proprietà è equivalente al valore in fattura relativo alla merce soggetta alla riserva di proprietà. Se la merce soggetta alla riserva di proprietà si trova per qualche ragione in comproprietà, la cessione dei rispettivi crediti si estende al valore della merce soggetta alla riserva di proprietà.
    4. Nel caso che merce soggetta alla riserva di proprietà viene unita o incorporata in un terreno o in una costruzione di un terzo, la Compratrice cede alla Venditrice fin da ora il rispettivo diritto di credito, in un ammontare equivalente al valore della merce soggetta alla riserva di proprietà. A tale cessione si aggiungono tutti i diritti accessori, incluso il diritto all’iscrizione di una garanzia ipotecaria; la Venditrice accetta tale cessione. Il punto 8.3, frase 2 e 3, si applica rispettivamente.
    5. La Compratrice è autorizzata alla vendita, all’uso, alla trasformazione o all’incorporazione di merce soggetta alla riserva di proprietà solo nell’ambito dell’ordinaria gestione degli affari, e alla condizione che i diritti di credito di cui ai punti 8.3 e 8.4 effettivamente vengono ceduti alla Venditrice. Al di fuori delle circostanze appena indicate la Compratrice non può disporre della merce, in particolar modo non è consentito che essa dia la merce in qualsiasi forma di garanzia a terzi. L’ipotesi di factoring è consentita solo laddove la Compratrice informa la Venditrice sulla denominazione del rispettivo intermediario finanziario, sui suoi conti aperti presso tale intermediario, nonché, a condizione che l’importo riscosso a titolo di factoring ecceda il valore del credito della Venditrice assicurato. Con l’accredito della somma riscossa a titolo di factoring, il credito della Venditrice diventa immediatamente esigibile.
    6.  La Venditrice autorizza la Compratrice, fino a revoca di tale mandato, alla riscossione dei crediti ceduti a norma dei punti 8.3, 8.4 e 8.5. La Venditrice non revocherà tale mandato di riscossione, fino a che la Compratrice adempie alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti della Venditrice e dei terzi. Su richiesta effettuata da parte della Venditrice, la Compratrice è obbligata a rendere noti i crediti ceduti e a comunicare le rispettive cessioni ai debitori; anche la Venditrice è autorizzata a comunicare tale cessione direttamente ai debitori.
    7. Nel caso di un’esecuzione forzata sulla merce oggetto della riserva di proprietà o sui crediti ceduti intentata da parte di terzi, la Compratrice è obbligata a comunicare tale circostanza immediatamente alla Venditrice, nonché, a inoltrare ad essa immediatamente tutta la documentazione che serva per procedere ad ogni forma di opposizione a tale esecuzione forzata.
    8. In caso di sospensione dei pagamenti e/o apertura di una procedura di insolvenza la Compratrice perde il diritto di rivendere la merce soggetto alla proprietà riservata. Essa perde inoltre il diritto di trasformazione o incorporazione della merce, nonché, è revocato automaticamente il mandato di riscossione; in caso che una cambiale o un assegno della Compratrice sia protestato, il mandato di riscossione è pure automaticamente revocato.
 
  1. DENUNCIA DI NON-CONFORMITÀ, GARANZIA PER VIZI, RESPONSABILITÀ
    1. Per vizi della merce ai sensi dell’art. 1495 c.c. la Venditrice risponde solo alle seguenti condizioni e nei seguenti limiti: la Compratrice deve esaminare senza indugio la quantità e la qualità della merce. La Compratrice decade dal diritto alla garanzia, e, quindi, gli stessi devono considerarsi accettati, se non denunzia per iscritto i vizi alla Venditrice entro otto giorni dalla presa in consegna. Nel caso di vizi nascosti, la Compratrice decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia per iscritto i vizi alla Venditrice entro otto giorni dalla scoperta.
    2. Se la Compratrice denuncia un vizio della merce, non può più disporre della stessa, non può dividerla, rivenderla o trasformarla, fino a che le Parti non hanno trovato un accordo su come gestire la reclamazione, o, se il caso, fino a che non sia stata effettuata un’ispezione sulla merce, da parte di un perito nominato dal Presidente della Camera di Commercio del luogo in cui risiede la Compratrice.
    3. La Compratrice è obbligata, a pena di decadere dalla garanzia dei vizi, a mettere a disposizione alla Venditrice la merce difettosa ovvero un campione di essa, affinché possa essere effettuata una esamina del difetto.
    4. In caso di denuncia regolare, la Venditrice è autorizzata, valutata la natura del vizio e l’interesse della Compratrice, a procedere alla fornitura di merce in sostituzione, alla riparazione o alla riduzione del prezzo.
    5. A richiesta della Venditrice, la Compratrice si obbliga altresì a permettere alla Venditrice di esaminare la merce viziata sul luogo dove si è riscontrato tale vizio. In alternativa la Venditrice può chiedere che la merce sia rispedita alla sede di essa. In nessun caso è permesso alla Compratrice di restituire la merce alla Venditrice senza autorizzazione espressa di quest’ultima. In caso che la Venditrice opti alla sostituzione della merce viziata, essa risponde solo dei costi di trasporto tra lo stabilimento della Venditrice a quello della Compratrice. Costi sostenuti dalla Compratrice a seguito di vizi dei Prodotti riscontrati dal compratore finale (nel caso di rivendita) (come per esempio tempo lavorato o spese di viaggio) sono a carico della Compratrice.
    6. Nel caso che il vizio sia scoperto presso il consumatore/cliente finale, la Compratrice si impegna fin da subito ad informare la Venditrice dell’accaduto.
    7. Per quanto al risarcimento del danno e il rimborso di spese che invano erano finalizzate a rimediare il difetto, si applica il punto 10 successivo.
 
  1. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
    1. La presente garanzia per vizi è limitata alla riparazione della merce difettosa o, a scelta della Venditrice, alla sostituzione della stessa, o alla restituzione del prezzo; ogni ulteriore richiesta di risarcimento per danni diretti o indiretti (come per esempio penali a danno della Compratrice), per lucro cessante, od altro, è espressamente escluso.
 
  1. FORO COMPETENTE E DIRITTO APPLICABILE
    1. Luogo di esecuzione dell’obbligazione caratteristica, nonché, foro competente per ogni controversia nascente dai rapporti contrattuali tra le Parti (incl. controversie relative a cambiali o assegni) è rispettivamente la sede della Venditrice a Bolzano, e il Tribunale di Bolzano. Resta salvo il diritto della Venditrice di poter optare per il foro competente alla sede della Compratrice.
    2. Tutti i rapporti contrattuali, se non altrimenti disposto, soggiacciono al diritto della Repubblica Italiana.
 
La Compratrice dichiara di aver letto e di accettare pienamente le Condizioni Generali di Vendita sopra riportate.
 
Con riferimento agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, la Compratrice dichiara di aver letto e di approvare nello specifico i seguenti articoli: Art. 1.2 (applicazione agli affari futuri), Art. 5.2 (passaggio del rischio), Art. 7.5 (esigibilità immediata in caso di ritardo nei pagamenti), Art. 7.9 (clausola risolutiva espressa), Art. 8 (riserva di proprietà e cessione del credito), Art. 9.4 (opzioni della Venditrice in caso di vizi dei Prodotti), Art. 9.5 (assunzione di costi), nonché, Art. 10 (limitazione di responsabilità).

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